STUDIO MARTINASSO & VALENTE

COMMERCIALISTI

Donazione: Regole, Imposte, Successione e Testamento

La donazione è un vero e proprio contratto, con il quale un soggetto (che tecnicamente viene chiamato donante) arricchisce un altro (donatario) a titolo gratuito, cioè senza chiedere niente in cambio. Tipologie, imposte e regole sulla donazione: tutto quello che è bene sapere.

È un vero contratto

La donazione, in pratica, è un vero e proprio contratto con cui si regala un bene mobile o immobile. Possono rientrare nella donazione anche la costituzione di un nuovo diritto su un bene (per esempio l’usufrutto e l’abitazione), la liberazione da un obbligo (la rinuncia a un credito) o ancora si stabilisce una prestazione.

Cosa è bene sapere

La donazione è un atto formale, pubblico, che va formalizzato davanti a un notaio alla presenza di due testimoni (sono esclusi i coniugi, i parenti o affini e le persone in qualche modo interessate all’atto). Per l’ipotesi di donazione di beni mobili è necessario indicare il loro valore. Il beneficiario della donazione deve “dire di sì”, ovvero deve accettare il regalo. Dire che la donazione è un contratto significa che il donante e il donatario devono essere d’accordo nel dare e ricevere, quindi manifestare reciprocamente la loro volontà.

Quando non serve il notaio

Fa eccezione la cosiddetta “donazione manuale” che, nell’uso corrente, è il comune regalo, cioè la donazione di modesto valore. Il “valore modesto” è commisurato alle condizioni economiche del donante. Sono quindi considerate modeste le donazioni che non incidono in maniera significativa sulla ricchezza di chi dona. Insomma: più le tue condizioni sono agiate, più aumenta il valore dei regali che puoi fare.

Chi dona e chi riceve

Per fare una donazione è necessario avere la piena capacità di agire. In pratica non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le persone soggette ad amministrazione di sostegno se sono state private della capacità di disporre dei propri beni. La legge vieta all’incapace di fare donazioni attraverso il proprio legale rappresentante. Possono donare anche le persone giuridiche, pubbliche e private. È ammessa la donazione a favore di figli non ancora nati o concepiti, non si può donare un bene futuro (che non si trova nel patrimonio del donante al momento della donazione). Minori e interdetti possono accettare una donazione solo tramite i genitori o i loro legali rappresentanti che, a loro volta, devono essere autorizzati dal giudice tutelare.

La revoca

Essendo un contratto, la donazione non può essere revocata su iniziativa del solo donante, ma è necessario l’accordo di entrambe le parti. La legge prevede, però, una deroga: la revoca può essere richiesta all’autorità giudiziaria, per ingratitudine (quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante e dei suoi congiunti) e per sopravvenienza di figli. Ciò significa che, fatta eccezione per questi casi, una volta che si sceglie di donare, non si può più tornare indietro.

I tipi di donazione possibili

La donazione remuneratoria

Vi sono dei casi in cui chi dona lo fa per sdebitarsi, con lo spirito di chi sa di avere ricevuto un beneficio e di dovere in qualche modo ripagarlo. Questa donazione deve essere fatta con la forma dell’atto pubblico, in presenza di testimoni. Esistono però delle specifiche disposizioni:

  • non è possibile la revoca per ingratitudine e sopravvenienza di figli;
  • il donante eccezionalmente è tenuto alla garanzia per l’evizione (nel caso in cui il bene o la somma di denaro donati appartengono ad un terzo soggetto e non al donante, quest’ultimo è tenuto a risarcire la perdita subita da colui che riceve la donazione);
  • in questo caso, a differenza di quanto avviene generalmente con una donazione, il donatario non ha l’obbligo alimentare nei confronti del donante.

La donazione in riguardo di matrimonio

Si tratta della donazione fatta in relazione a un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri soggetti in favore di uno o di entrambi gli sposi. La particolarità di questo tipo di donazione è che non deve essere accettata dal donatario. Non ha efficacia se non si verifica la condizione della successiva celebrazione del matrimonio. L’eventuale separazione o divorzio dei coniugi non incidono sulla sua validità e questa donazione esclude l’obbligo alimentare del donatario nei confronti di colui che dona.

La donazione modale

La donazione può essere soggetta a una condizione (come un onere) da parte del beneficiario. Questo onere può consistere in una prestazione:

  • a favore del donante (per esempio la donazione di un immobile, con onere per il ricevente di prestare assistenza durante la vita del donante);
  • a favore di terzi estranei al contratto (donazione con l’onere di prestare assistenza a un parente);
  • a favore della comunità (donazione con l’onere di devolvere una somma in beneficienza).

La donazione indiretta

La causa tipica della donazione può essere realizzata utilizzando schemi di contratto diversi che però, in concreto, realizzano il risultato di arricchire gratuitamente una delle parti: in questo caso si parla di donazione indiretta. In buona sostanza, si tratta di tutti quegli atti attraverso i quali viene indirettamente raggiunto lo stesso effetto (arricchimento del donatario e contestuale impoverimento del donante) della donazione tipica, senza però la forma dell’atto pubblico. Rientrano in questo caso una vendita a un prezzo minimo, il comodato di un immobile o di una vettura, o il genitore che estingue un debito contratto dal figlio senza chiedergli il rimborso della somma pagata.

La donazione non è esente da costi. Infatti, si versa un’imposta sulle donazioni che varia a seconda del rapporto di parentela tra donante e destinatario della donazione. In particolare, a seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. Questo significa che, al di sotto di questi valori, la donazione non verrà tassata.

Beneficiario della donazioneAliquotaFranchigia per ciascun beneficiario
Coniuge, figli e genitori4%1.000.000 euro
Fratelli e sorelle6%100.000 euro
Altri parenti fino al quarto grado6%
Tutti gli altri soggetti8%

Secondo questo schema, perciò, una donazione tra genitore e figlio del valore di 1.500.000 euro sarà soggetta a un’imposta di 20.000 euro, cioè il 4% di 500.000 euro. Inoltre, se il beneficiario è portatore di handicap, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte eccedente il milione e mezzo di euro. Se nella donazione sono presenti degli immobili, si pagano in ogni caso l’imposta ipotecaria e catastale sul valore catastale dell’immobile, pari rispettivamente al 2% e all’1%. Il notaio che si occupa della redazione dell’atto di donazione provvede anche al versamento delle imposte eventualmente dovute, cui vanno in ogni caso sommati 200 euro d’imposta di registro necessari alla registrazioni dell’atto di donazione.

Successione e donazione:

Quella della donazione non può essere una scorciatoia per aggirare la successione, che prevede che una parte di eredità venga comunque assegnata ai cosiddetti legittimari e ad alcuni parenti stretti.

La successione legittima

È la successione regolata dalla legge, quando manca in tutto o in parte il testamento. Successori legittimi sono quei soggetti che, in caso di morte di una persona che non abbia fatto testamento o non abbia disposto di tutti i suoi beni, hanno titolo a succedere in base alle norme. Rientrano in questa categoria il coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli o i loro discendenti; in assenza subentrano gli altri parenti fino al sesto grado.

La successione testamentaria

È la successione regolata dal testamento, cioè dall’autonomia della persona che muore. La legge riconosce, anche in presenza di testamento, dei diritti ai cosiddetti legittimari e ad alcuni parenti stretti (coniuge, figli e, in mancanza, agli ascendenti) una quota del patrimonio.

Quando interviene l’azione di riduzione

Se, all’apertura della successione, gli eredi legittimari vengono a conoscenza del fatto che il testatore ha preso delle decisioni relative a quella parte di eredità su cui per legge non aveva alcun diritto, si verifica una lesione della quota di legittima. I legittimari possono quindi intervenire con quella che è definita l’azione di riduzione: l’obiettivo è la reintegrazione della quota di legittima riducendo dapprima quanto disposto dal testamento e, se questo non risultasse sufficiente, le donazioni fatte in vita. Le disposizioni lesive dei diritti dei legittimari avranno piena efficacia fino al momento in cui il legittimario leso non ne dia dimostrazione, quantificando la lesione della propria quota di legittima.

Testamento o donazione?

È bene ricordare che con la donazione non si possono aggirare le norme che regolano la successione. Donazione e testamento, nella grande maggioranza dei casi, arrivano alla stessa conclusione: dividere il patrimonio tra gli eredi, secondo le volontà del donante o di colui che redige il testamento, nel rispetto della quota di legittima.

Per il testamento non serve un notaio

Mentre per la donazione è necessario l’intervento del notaio, con costi non proprio irrisori, con la redazione di un testamento olografo, cioè scritto di proprio pugno, non è necessario rivolgersi a un notaio. La donazione, inoltre, non consente di tornare indietro, mentre il testamento può essere modificato o riscritto in qualsivoglia momento.

Fonte: altroconsumo.it

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